Mission
Fondazione Cortina ha per scopo la promozione e l’organizzazione, in ogni forma utile, di attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa legata allo svolgimento di eventi sportivi e culturali o comunque di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possano utilmente inserirsi in una cornice complessiva di sviluppo e valorizzazione del territorio, anche in riferimento alle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, nonché allo svolgimento dei Giochi olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Statuto
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata: “Fondazione Cortina”.
La Fondazione ha sede in Cortina d’Ampezzo e può istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue finalità, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.
La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.
Essa ha per scopo la promozione e l’organizzazione, in ogni forma utile, di attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento di eventi sportivi e culturali o comunque di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possano utilmente inserirsi in una cornice complessiva di sviluppo e valorizzazione del territorio, anche in riferimento alle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, nonché allo svolgimento dei Giochi olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
Scopo della Fondazione è anche la promozione e l’organizzazione delle attività, eventi e manifestazioni che avranno luogo dopo la conclusione di tali eventi di portata internazionale e che saranno finalizzate a salvaguardarne e valorizzarne la legacy, comunque costituendone lo sviluppo nel tempo.
In questo contesto, e nel perseguimento delle finalità indicate, la Fondazione si propone anche quale soggetto interlocutore, per le attività legate alla venue olimpica di Cortina d’Ampezzo, nei rapporti con il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano-Cortina 2026.
Le attività della Fondazione sono tutte quelle possibili, di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché di natura commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie per l’ottenimento dell’obiettivo e in coerenza con la natura della Fondazione e con l’assenza di scopo di lucro.
Le forme di gestione saranno autonome e democratiche, tenuto conto della rilevanza e degli effetti sull’intero territorio regionale nonché dell’impatto mediatico che l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino e dei Giochi 0limpici e Paralimpici Invernali, cui l’attività della Fondazione si pone in relazione nelle forme e per le finalità di cui al presente statuto, comporteranno a livello mondiale.
La Fondazione si impegna, in questo contesto, a salvaguardare i valori sportivi e culturali della città di Cortina d’Ampezzo e del suo territorio, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva, e si impegna a sviluppare iniziative di valorizzazione dell’intero territorio veneto, nonché di promozione e di comunicazione, in sinergia con gli enti interessati, gli stakeholders del territorio e i portatori di interessi diffusi.
La Fondazione si impegna, sin d’ora, a svolgere attività coerenti con tali valori e obiettivi, nella consapevolezza che le componenti turistiche, culturali, di tradizione locale e associazionistiche, a vario titolo, andranno rispettate e valorizzate.
Inoltre, la Fondazione potrà svolgere, sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, ogni attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa, nonché commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie, per l’organizzazione, la promozione e lo sviluppo di eventuali altri eventi e manifestazioni sportive, di portata locale, nazionale e internazionale, da svolgersi nel territorio di Cortina d’Ampezzo e nel territorio veneto.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività accessorie e/o strumentali a quelle statutarie.
In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, la Fondazione potrà svolgere, in via strumentale alla realizzazione degli scopi statutari, tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare. È esclusa in ogni caso la funzione creditizia.
La Fondazione potrà, tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e
private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in genere che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività connessa al perseguimento degli scopi statutari;
e) stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in rapporti esistenti), secondo quel che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell’ambito dell’organizzazione o della promozione delle coppe del Mondo di Sci Alpino e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cor tina 2026, ovvero di attività e manifestazioni a tali eventi prodromici e strumentali;
f) svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, anche ai fini dell’individuazione ed adozione delle strategie com merciali e di comunicazione maggiormente efficaci nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini dell’ottimizzazione dei flussi di ricavo conseguibili dall’organizzazione degli eventi e delle attività connesse al perseguimento degli scopi statutari;
g) sostenere, attraverso il proprio patrimonio, tutti i costi e tutte le spese relative alle attività prodromiche alla
costituzione della Fondazione.
La Fondazione, nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo, svolge prevalentemente le proprie attività nell’ambito del territorio della Regione Veneto.
La durata della Fondazione è prevista fino al raggiungimento del suo scopo, anche attraverso attività successive allo
svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in relazione agli eventi e alle manifestazioni sportive e di ogni altra attività o iniziativa diretta a salvaguardare la legacy dei Giochi e a svilupparne le ricadute utili sul territorio.
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi della vigente normativa codicistica e speciale.
Sono membri fondatori ordinari (“Fondatori”) la Regione Veneto, il Comune di Cortina d’Ampezzo e la Provincia di Belluno.
I Fondatori contribuiscono alla formazione del fondo di dotazione iniziale di cui all’art. 8 e godono delle prerogative
previste dal presente Statuto.
Sono membri fondatori onorari (“Fondatori Onorari”) lo Sci Club Cortina ASD con sede in Cortina d’Ampezzo (BL), Piazzetta S. Francesco, 5, Codice fiscale 81002710259 – P.IVA 00283430254, l’Associazione Albergatori Cortina Federalberghi con sede in Cortina d’Ampezzo (BL), largo Poste 69 – P.IVA 01171990250, il Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina – S. Vito Cadore – Auronzo/Misurina con sede in Cortina d’Ampezzo (BL) Via Marconi, 15 – Codice fiscale e P.IVA 00637620253, ai quali compete il potere di nomina di un membro ciascuno del Consiglio d’Indirizzo, secondo quanto previsto all’articolo 11.
Possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori (“Sostenitori”), le persone giuridiche pubbliche e/o private e, in generale, gli enti anche privi di personalità giuridica, nonché le persone fisiche che condividano lo scopo della Fondazione e che contribuiscano alle sue attività mediante apporti in denaro ovvero mediante l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
L’ammissione avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio d’Indirizzo, che decide motivatamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
In ogni caso, l’appartenenza alla Fondazione obbliga i Sostenitori al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi e al versamento dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio d’Indirizzo.
La qualifica di Sostenitore si può perdere per uno dei seguenti motivi:
a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio;
b) per esclusione deliberata dal Consiglio d’Indirizzo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per violazione di nor
me e obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
Il Sostenitore che sia stato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la relativa deliberazione.
Il Sostenitore che sia receduto o sia stato escluso non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
Con delibera del Consiglio d’Indirizzo potranno essere costituite una o più categorie speciali di membri sostenitori.
In particolare, il Consiglio d’Indirizzo potrà costituire – e, in seguito all’eventuale esaurimento dei compiti della stessa, anche sciogliere – una categoria di membri sostenitori che raccolga i partner tecnici delle manifestazioni e degli eventi sportivi organizzati dalla Fondazione o alla cui organizzazione essa partecipi.
I membri sostenitori appartenenti ad una determinata categoria speciale si riuniscono in assemblea su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Fondazione.
L’assemblea dei membri sostenitori appartenenti ad una determinata categoria speciale esprime pareri non vincolanti sul
le questioni ad essa sottoposte dal Presidente della Fondazione, nomina un componente del Consiglio d’Indirizzo, propone al Consiglio d’Indirizzo la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di propria emanazione, esercita ogni altra prerogativa assegnatale dal presente Statuto.
Il patrimonio della Fondazione è composto da un fondo di dotazione iniziale e da un fondo di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai Fondatori, Comune di Cortina d’Ampezzo, Regione Veneto e Provincia di
Belluno, che vi contribuiscono in parti uguali.
Esso è pari a Euro 70.000,00 – di cui una parte corrispondente al 50%, pari ad Euro 35.000,00 -, è destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.
Il fondo di gestione è costituito da:
– la parte del fondo di dotazione iniziale non vincolata nel “fondo patrimoniale di garanzia”;
– le rendite e i proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione;
– i contributi e gli apporti dei Sostenitori;
– i contributi, gli apporti, le elargizioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari e le devoluzioni di patrimonio da parte di qualunque ente, soggetto o persona, fisica e giuridica, pubblica o privata;
– eventuali contributi o elargizioni dell’Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali.
Tutte le entrate e gli eventuali avanzi di esercizio e in generale il fondo di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al sostenimento dei costi e delle spese relative alle attività della Fondazione, incluse le attività necessarie alla sua costituzione,
Il “fondo patrimoniale di garanzia” potrà essere aumentato su delibera del Consiglio d’indirizzo, mediante imputazione degli avanzi di esercizio o di altre poste attive iscritte in bilancio.
Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato Istituzionale;
b) il Consiglio d’Indirizzo;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
È organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale.
Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui compensi saranno stabiliti all’atto della loro nomina dal Consiglio d’Indirizzo.
Un compenso potrà, inoltre, essere riconosciuto – in armonia con le vigenti disposizioni di legge – a singoli componenti degli organi in caso di attribuzione di deleghe operative specifiche.
È altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (e documentate) dai componenti degli organi per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
Il Comitato Istituzionale è composto da 3 (tre) membri: il Presidente della Regione Veneto o un suo delegato, il Presidente della Provincia di Belluno o un suo delegato, il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo o un suo delegato.
Il Comitato Istituzionale cura le relazioni con gli altri enti e le istituzioni coinvolte nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività della Fondazione.
Salvo quanto previsto al comma successivo, il Consiglio d’ Indirizzo è composto da 7 (sette) membri così nominati:
– il Presidente, nominato in sede di Atto Costitutivo e successivamente dal Comitato Istituzionale;
– 3 (tre) membri nominati da ciascuno dei Fondatori: la Regione Veneto, il Comune di Cortina d’Ampezzo e la Provincia di Belluno;
– 1 (un) membro nominato dallo Sci Club Cortina ASD;
– 1 (un) membro nominato dall’Associazione Albergatori Cortina Federalberghi;
– 1 (un) membro nominato dal Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina – S. Vito Cadore – Auronzo/Misurina.
In caso di costituzione, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, di una o più categorie speciali di sostenitori, ciascuna categoria speciale potrà nominare un membro del Consiglio d’Indirizzo di propria emanazione.
Fatto salvo quanto previsto dall’Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio d’Indirizzo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio d’Indirizzo che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti che ne hanno titolo, ai sensi del primo comma, formale richiesta di provvedere alle nuove nomine. Allo stesso scopo egli provvederà a convocare l’assemblea di ciascuna categoria speciale di membri Sostenitori della Fondazione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio d’Indirizzo,
il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto a mancare.
Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello dell’organo nel quale entra a far parte.
Al Consiglio d’Indirizzo competono le seguenti attribuzioni:
– attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nell’Atto Costitutivo e nello Statuto della Fondazione, stabilendo le linee generali dell’attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi;
– approvare gli obiettivi e i programmi di attività della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
– esaminare e approvare il bilancio previsionale annuale e pluriennale e il bilancio consuntivo, con le relative relazioni accompagnatorie, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
– nominare il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio d’indirizzo;
– approvare il regolamento della Fondazione;
– nominare il Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio d’ Indirizzo;
– redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
– nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
– nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
– deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
– deliberare sulle domande di ammissione di nuovi membri Sostenitori e provvedere alla costituzione di categorie speciali di membri Sostenitori;
– fissare la quota di ammissione e gli eventuali contributi annuali dei Sostenitori;
– proporre l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.
– determinare eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Consiglio d’Indirizzo, in quanto titolari di deleghe operative specifiche, in linea con quanto previsto dall’art. 9.
Sarà in ogni caso necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri riferibili ai Fondatori per quanto riguarda le seguenti delibere: (i) approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo
con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (iii) eventuali modifiche dello Statuto; (iv) proposta di estinzione della Fondazione e di devoluzione del suo patrimonio. Con riferimento alle delibere di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono, sarà inoltre necessaria la previa acquisizione di parere favorevole vincolante da parte della maggioranza dei Fondatori.
Il Consiglio d’Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente nominato dal Consiglio sole, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato almeno due volte all’anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile per l’approvazione, rispettivamente, del bilancio previsionale annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo.
Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto ciascuno.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, inserito in apposito libro-verbali del Consiglio d’ Indirizzo.
Le riunioni del Consiglio d’Indirizzo, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo, anche informatico, che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno.
Qualora ricorrano motivi d’urgenza, il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.
È comunque valida e regolarmente costituita la riunione che si svolga in presenza di tutti i membri del Consiglio d’Indirizzo.
Le riunioni del Consiglio d’indirizzo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, consta tare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione rappresenta la Fondazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio d’Indirizzo e il Consiglio d’Amministrazione e Convoca l’assemblea dei Sostenitori originari e delle eventuali ulteriori categorie speciali di Sostenitori.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Fondazione. A lui
spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Fondazione sia nei riguardi dei membri che dei terzi, compresi i contratti stipulati dalla Fondazione.
Il Presidente sovraintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo.
Il Presidente è nominato in sede di Atto Costitutivo e successivamente dal Comitato Istituzionale.
Il Presidente dura in carica 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall’Atto Costitutivo.
Il Presidente può delegare la firma sociale ad uno o più procuratori, stabilendone i limiti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione.
Eccezion fatta per i primi componenti, nominati in sede di Atto Costitutivo, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti nominati dal Consiglio d’Indirizzo, tre su proposta, rispettivamente, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Cortina d’Ampezzo, e l’ultimo su proposta dello Sci Club Cortina ASD.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e sono riconfermabili.
La carica di membro del Consiglio d’Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare, il Consiglio d’Indirizzo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile, dopo l’acquisizione delle necessarie proposte, secondo quanto previsto nel presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo della Fondazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d’ Indirizzo.
Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
– nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Generale e ne definisce i relativi poteri esecutivi, operativi e gestionali;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo;
– predispone il programma delle attività, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;
– predispone la proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale della Fondazione per l’approvazione da parte del Consiglio d’Indirizzo;
– predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’ Indirizzo;
– predispone la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, contributi e devoluzioni di patrimonio provenienti da qualsiasi ente.
Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza del Consiglio d’Indirizzo.
In relazione alle proprie attività direttamente connesse ad uno specifico territorio e/o ad una specifica materia, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di 3 (tre) membri designati al suo interno, almeno uno dei quali dovrà essere espressione del territorio o del settore d’attività cui la delega si riferisce.
Nel caso di delega avente ad oggetto attività direttamente connesse con il territorio di Cortina d’Ampezzo, uno dei membri del Comitato Esecutivo dovrà essere scelto tra i due consiglieri che sono emanazione, rispettivamente, del Comune di Cortina d’Ampezzo e dei Sostenitori Originari della Fondazione. All’atto del conferimento della delega, il Consiglio di
Amministrazione ne determina esattamente l’oggetto e i limiti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo, anche informatico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d’urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno. In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al
la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale, ove nominato, ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all’atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la rappresentanza della Fondazione su delega e nei limiti stabiliti dal Presidente della Fondazione.
La gestione dei fondi della Fondazione e controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un presidente e da due membri effettivi, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità in materia contabile e regolarmente iscritti nei relativi albi professionali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da persone estranee alla Fondazione, è nominato a maggioranza dal Consiglio d’Indirizzo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, o i suoi componenti disgiuntamente, potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione, controllo e verifica.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo
da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.
I bilanci consuntivi devono essere redatti in ottemperanza alle norme del codice civile per le società di capitali e secondo i principi contabili italiani, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.
La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità
o in tutti gli altri casi in cui l’estinzione è decisa dal Consiglio d’Indirizzo nei modi e nei limiti di cui all’articolo 11.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Organi e Nomine
Direttore
generale
Michele Di Gallo
Fondazione Cortina
Presidente
Stefano Longo
Fondazione Cortina
Comitato
istituzionale
Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto
Roberto Padrin
Presidente della Provincia di Belluno
Gianluca Lorenzi
Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo
Consiglio
di Indirizzo
Stefano Campoccia
Nominato da Provincia di Belluno
Gianluca Lorenzi
Nominato da Comune di Cortina d’Ampezzo
Ilaria Della Vedova
Nominata da Regione del Veneto
Igor Ghedina
Nominato da Sci Club Cortina ASD
Stefano Pirro
Nominato da Associazione Albergatori Cortina
Federalberghi
Marco Zardini
Nominato da Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina – S. Vito Cadore – Auronzo/Misurina
Consiglio di Amministrazione
Americo Angaran
Nominato da Comune di Cortina d’Ampezzo
Enrico De Bona
Nominato da Provincia di Belluno
Federico Michielli
Nominato da Sci Club Cortina ASD
Renzo Minella
Nominato da Regione del Veneto
Collegio dei
Revisori dei Conti
Dott.ssa Marina Vienna
(Presidente)
Dott. Simone Gasparetto
Dott. Graziano Visentin